Qual’è l’ammontare del tasso di interesse legale?

Il tasso di interesse legale  è facoltativamente stabilito anno per anno dal Ministro del Tesoro, che provvede con decreto.

L’ultimo provvedimento è stato quello del D.M. 1.12.2003, con il quale la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata al 2,5% in ragione d’anno, con decorrenza dall’1.1.2004.

Tabella per i periodi precedenti:
Giorno di decorrenza (e provvedimento) Tasso
21 aprile 1942 (R.D. 262/42) 5.0 %
16 dicembre 1990 (L. 353/90) 10.0 %
1 gennaio 1997 (L. 662/96) 5.0 %
1 gennaio 1999 (D.M. 10.12.1998) 2.5 %
1 gennaio 2001 (D.M. 11.12.2000) 3.5 %
1 gennaio 2002 (D.M. 11.12.2001) 3.0 %
1 gennaio 2004 (D.M. 1.12.2003) 2.5 %

Sempre l’art. 1284 c.c. prevede che, in caso il Ministro del Tesoro non provveda entro il 15 dicembre, il tasso dell’interesse legale rimane invariato per l’anno successivo.

In caso di interessi relativi a transazioni commerciali, vale il diverso tasso di interesse stabilito sulla base del criterio previsto dal D.lgv. 9 ottobre 2002, n.231.

L’art. 5 stabilisce che il saggio degli interessi, è determinato in misura pari al saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali.
Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi.

Il Ministero dell’economia e delle finanze da’ notizia del saggio di cui al comma 1, al netto della maggiorazione ivi prevista, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

Il tasso degli interessi da applicare a favore del creditore (GU n. 11 del 15-1-2004) nel caso di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali viene quindi calcolato come segue:

9.83% per il semestre luglio – dicembre 2006
9.25% per il semestre gennaio – giugno 2006
9.05% per il semestre luglio – dicembre 2005
9.09% per il semestre gennaio – giugno 2005
9.01% per il semestre luglio – dicembre 2004
9.02% per il semestre gennaio – giugno 2004
9.10% per il semestre luglio – dicembre 2003
9.85% per il semestre gennaio – giugno 2003
10.35% per il semestre luglio – dicembre 2002

Nel caso di vendita di beni deteriorabili i tassi da applicare devono essere aumentati di due punti percentuali.

È fatta comunque salva la facoltà delle parti di accordarsi, preventivamente o al fine di definire la controversia, per l’applicazione di un diverso saggio degli interessi. 


Si possono chiedere gli interessi al debitore, in caso di ritardo nell’adempimento di un contratto?

Gli interessi sono dovuti di diritto dal momento della scadenza del credito, se il credito è liquido, cioè se è determinato nel suo ammontare (cosiddetti interessi corrispettivi).

In altri casi gli interessi sono dovuti dal momento della costituzione in mora del debitore (art. 1224 c.c.).

E’ comunque quasi sempre possibile, stabilire convenzionalmente un tasso di interesse, che andrà a sostituirsi a quello legale, purché il saggio non sia considerato usurario (art. 1815 c.c.) e il relativo patto sia stipulato in forma scritta (art. 1284 c.c.).

La giurisprudenza ammette, poi, il cumulo degli interessi legali con la rivalutazione monetaria.
Questo avviene per le obbligazioni di valore, ad esempio per le ipotesi in cui il credito non sia costituito da una obbligazione pecuniaria, oppure per il risarcimento del danno derivato da inadempimento contrattuale.

Il D.L. 231 del 9.10.2002 “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” ha previsto inoltre che se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale:

  • trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente
  • trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento
  • trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi
  • trenta giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

Quali procedure offre la legge per recuperare un credito?

Se il credito è incorporato in un titolo di credito (cambiale, assegno bancario o altri documenti), alla scadenza, questi divengono automaticamente esecutivi, ed è possibile procedere subito ad un’azione di recupero mediante precetto di pagamento.

Un’altra procedura è quella del ricorso per decreto ingiuntivo.
E’un ordine di pagamento dato al debitore dal giudice mediante decreto. Tale provvedimento può anche essere emesso (o divenire) esecutivo e garantisce al creditore la possibilità di poter agire immediatamente e coattivamente senza intraprendere un’azione giudiziaria ordinaria.
Il decreto ingiuntivo può essere richiesto solo se sussistano determinate condizioni.

Esiste la possibilità di un ricorso ad un procedimento ordinario (con all’esito una sentenza).
Accerta l’esistenza e la consistenza del credito e  condanna il debitore all’adempimento.
Ogni azione di tipo giudiziario, è preceduta dalla costituzione in mora del debitore, che si esplicita in un invito al pagamento fatto dal creditore per iscritto, dalla quale la legge fa scaturire determinati effetti.

Oltre a tali mezzi esistono delle specifiche garanzie, che possono essere inserite all’atto della stipula di un contratto, con lo scopo di aumentare le probabilità che il credito venga onorato.


Che cos’è un decreto ingiuntivo

Un decreto ingiuntivo è l’ordine che viene dato dal giudice al debitore di adempiere l’obbligazione assunta che può consistere in un pagamento di una somma di denaro o di una consegna di una cosa mobile determinata entro un determinato periodo di tempo che è abitualmente di 40 giorni.
Se passa tale termine, il decreto diventa esecutivo e si può procedere al pignoramento dei beni del debitore.

Il decreto ingiuntivo viene richiesto dal creditore, ed è molto più celere e assai meno oneroso di un procedimento giudiziario ordinario.
È disciplinato dagli articoli 633 e ss. del c.p.c. e richiede, per la sua emissione, la sussistenza di specifiche condizioni.

Il debitore può fare opposizione al decreto entro 40 giorni dalla sua emissione.


Quando e se è possibile fare opposizione ad un decreto ingiuntivo

Ad un decreto ci si può opporre se  il credito non è scaduto e se inesistente.
Tale opposizione devr avvenire, con atto di citazione secondo l’art 645 c.p.c.,  entro dei termini strettamente previsti che di solito sono di 40 giorni.

L’opposizione ad un decreto ingiuntivo può essere proposta mediante atto di citazione (art. 645 c.p.c.) entro i termini strettamente previsti nel decreto stesso (normalmente 40 giorni).
Successivamente, il giudizio segue le norme del procedimento ordinario.

Il giudizio può essere sospeso se ricorrono gravi motivi, su istanza dell’opponente secondo l’art. 649 c.p.c.


Condizioni per richiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo

Affinché si possa far questo tipo di ricorso è necessario che il credito consista nella consegna di una somma di denaro, di una quantità determinata di cose fungibili o nella consegna di una cosa mobile determinata. Il credito deve essere provabile mediante prova scritta, cioè prove scritte idonee alla richiesta di decreto ingiuntivo secondo l’art. 634 c.c:

  • I telegrammi;
  • gli estratti autentici delle scritture contabili;
  • le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e;
  • in alcuni casi anche le fatture commerciali

Che significa costituzione in mora del debitore e quali gli effetti

La costituzione in mora del debitore è la richiesta fatta al debitore dal creditore per iscritto, di adempiere l’obbligazione.

Viene  inoltrata a mezzo piego o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in modo da consentire di provare la data del ricevimento.

L’art. 1219 c.c. prevede che non sia necessario ricorrere alla costituzione in mora se:

  • l’obbligazione deriva da fatto illecito;
  • il debitore dichiara per iscritto di non voler adempiere;
  • l’obbligazione è a termine e la prestazione (o il pagamento) deve essere eseguita al domicilio del creditore.

Dalla costituzione in mora del debitore, la legge fa scaturire taluni effetti a beneficio del creditore.

Gli effetti della costituzione in mora del debitore sono:

  • inizio della decorrenza degli interessi moratori, nella misura dell’interesse legale, se non pattuiti diversamente;
  • interruzione del termine di prescrizione (art. 2943 c.c.);
  • obbligo in capo al debitore di risarcire l’eventuale danno;
  • la  perpetuatio obligationis, coè il passaggio del rischio che la prestazione divenga impossibile in capo al debitore.

Decreto ingiuntivo emesso provvisoriamente esecutivo

Su istanza del ricorrente, il decreto ingiuntivo può essere dichirato subito esecutivo. Questo è sancito dall’art. 642 del c.p.c.

In questo modo non bisogna attendere il termine dei 40 giorni.
Ovviamente tale richiesta viene accolta solo se il credito è fondato su una cambiale, assegno circolar o bancario, oppure da un certificatodi liquidazione di borsa, da un atto di un notaio.

Anche il grave giudizio nel ritardo può motivare tale procedura.

L’art 63 delle disp. att.c.c. prevede anche che l’amministratore di un condominio può ottenere tale decreto per la riscossione dei contributi condominiali.


Recuperare il credito in una cambiale: è possibile?

La cambiale è per la legge un “titolo esecutivo” (R.D. n. 1669/33, art. 63).
Questo vuol dire che possibile procedere all’esecuzione forzata se il credito non viene pagato alla scadenza.
Il pagamento è richiesto tramite un precetto che è un’intimazione ad adempiere il pagamento che non è stato eseguito. Il precetto è notificato al debitore.
Devo passare massimo 10 giorni dall’invio del precetto. Se il pagamento non avviene ancora allora si passa al pignoramento e alla vendita forzata dei beni del debitote.Per l’assegno bancario la procedura è simile.


Quali garanzie per un contratto più sicuro?

  • Una caparra con funzione penitenziale o confirmatoria
  • Una clausola penale con funzione di determinazione anticipata del vlore del danno
  • Garanzie di natura reali in cui la legge prevede sia il pegno costituito su beni mobili con posesso trasferito al creditore fino all’adempimento, che l’ipoteca costituita su beni immobili senza il traferimento del possesso.
  • Garanzie di natura personale, cioè riferite al patrimonio di un soggetto terzo.

Altri esempi sono la garanzia a prima richiesta, le fidejusioni omnibus.


Recuperare il credito quando il pagamento è avvenuto con assegno, come fare?

L’assegno bancario è considerato dalla legge un titolo esecutivo (R.D. n. 1736/33, art. 55).
In pratica, questo comporta che, ove il credito non sia pagato alla data indicata sull’assegno, è possibile procedere direttamente all’esecuzione forzata.

Il pagamento dell’assegno dovrà essere chiesto formalmente a mezzo di un precetto (cioè un’intimazione ad adempiere) notificato al debitore.
Se il pagamento dell’assegno non interviene nei dieci giorni successivi alla notificazione del precetto, si potrà procedere al pignoramento e alla vendita forzata dei beni del debitore.