USUFRUTTO – USO – ABITAZIONE – USO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) -DIRITTO REALE D’USO E DIRITTO PERSONALE DI GODIMENTO – DIFFERENZE – AMPIEZZAED ILLIMITATEZZA DEL PRIMO – MULTIFORME POSSIBILITA’ DI ATTEGGIARSI DEL SECONDO – FATTISPECIE

USUFRUTTO – USO – ABITAZIONE – USO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) -DIRITTO REALE D’USO E DIRITTO PERSONALE DI GODIMENTO – DIFFERENZE – AMPIEZZAED ILLIMITATEZZA DEL PRIMO – MULTIFORME POSSIBILITA’ DI ATTEGGIARSI DELSECONDO – FATTISPECIE La differenza, dal punto di vista sostanziale e contenutistico, tra il diritto reale d’uso e il diritto personale di godimento e’ costituita dall’ampiezza ed illimitatezza del primo, in conformita’ al canone della tipicita’ dei diritti reali, rispetto alla multiforme possibilita’ di atteggiarsi del secondo che, in ragione del suo carattere obbligatorio, puo’ essere diversamente regolato dalle parti nei suoi aspetti di sostanza e di contenuto (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale – in relazione al conferimento di attrezzature sciistiche e di uso di terreni nell’ambito del patrimonio diuna societa’ in fase di costituzione – aveva ritenuto che tale conferimento avesse il carattere di undiritto personale di godimento e non di un diritto reale di uso, …


LAVORO – DISCIPLINA – APPALTO DI LAVORO – ELEMENTI NECESSARI

LAVORO – DISCIPLINA – APPALTO DI LAVORO – ELEMENTI NECESSARI (ART. 29, C. 1, D.LGS. N. 276/2003)

Gli elementi necessari perché vi sia appalto di lavoro ai sensi dell’art. 29, c. 1 del D.Lgs. . 276/2003 sono l’organizzazione dei mezzi e l’assunzione del rischio di impresa. L’organizzazione dei mezzinon coincide con il conferimento delle attrezzature destinate al servizio ma principalmente conl’assunzione e la direzione del personale impiegato (in base al c. 3-bis dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003 qualora vi fosse interposizione fittizia i lavoratori interessati potrebbero chiedere algiudice ordinario la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze al soggetto che haeffettivamente utilizzato la prestazione lavorativa). I mezzi materiali possono essere forniti anchedal soggetto che riceve il servizio, purché la responsabilità del loro utilizzo rimanga in capoall’appaltatore e purché attraverso la fornitura di tali mezzi non sia invertito il rischio di impresa,che deve in ogni caso gravare sull’appaltatore.


Sentenze condominio

Il condomino può ricorrere all’autorità giudiziaria nella ipotesi di mancata adozione di provvedimenti per l’amministrazione del bene comune

Cass. civ., sez. II, 26 maggio 2006, n. 12654

Nei casi in cui l’ assemblea non assuma i necessari provvedimenti per l’ amministrazione della cosa comune, ogni condomino può ricorrere all’ autorità giudiziaria senza necessità di impugnare la specifica delibera ovvero impugnando la delibera ma, non perché violi la disposizione sulle innovazioni ma perché l’ assemblea non adotta I provvedimenti necessari per l’ amministrazione delle parti comuni.

(avv.Giuseppe De Marco)


Sanzione amministrativa

 SANZIONI AMMINISTRATIVE

Cassazione – Sezione seconda civile – sentenza 29 maggio – 12 novembre 2007, n. 23506

Presidente Pontorieri – Relatore Migliucci

Pm Russo – difforme – Ricorrente Comune di Avellino

Svolgimento del processo

La s.r.l. MI.BA proponeva ai Giudice di Pace di Avellino opposizione avverso il verbale con cui in data 2-12-2002 le era stata contestata la violazione dell’art. 23 commi quarto e undici del codice della strada, denunciando la nullità del verbale di accertamento fra l’altro per carenza degli elementi di cui all’art. 16 della legge n. 689 del 1981.
Con sentenza depositata il 17 luglio 2003 il Giudice di Pace accoglieva il ricorso.
Secondo il primo giudice la contestazione dell’infrazione, determinando la decorrenza del termine per il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, deve consentire l’esercizio del diritto di oblazione, sicché il verbale deve contenere tutti gli elementi che consentono di pervenire all’entità della sanzione, non essendo sufficiente, come nel caso del verbale impugnato, l’indicazione della sanzione edittale.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Comune di Avellino sulla base di un unico motivo illustrato da memoria.
Non ha svolto attività difensiva l’intimato.

Motivi della decisione

Con l’unico articolato motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 202 del codice della strada e 16 della legge n. 689 del 1981 nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, deduce che erroneamente era stato annullato il verbale che conteneva l’indicazione del minimo edittale della sanzione pecuniaria, atteso che, ai sensi dell’art. 202 comma 1 codice della strada, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.
Il motivo è infondato.
L’art. 200 del codice della strada, nel disciplinare le prescrizioni che il verbale di accertamento dell’infrazione deve contenere, rinvia al contenuto del modello descritto dall’art. 383 del regolamento di esecuzione.
L’art. 383 secondo comma del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada) stabilisce che, nell’ipotesi in cui è ammesso il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, l’accertatore deve fornire al trasgressore ragguagli circa le modalità di pagamento, precisando l’ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l’ufficio o comando presso il quale questo può essere effettuato ecc.
Il verbale deve quindi contenere una serie di indicazioni necessarie per consentire al trasgressore il pagamento in misura ridotta della sanzione, non essendo evidentemente al riguardo sufficiente, come correttamente ritenuto dal giudice di pace, l’indicazione del minimo della sanzione edittale.
Il ricorrente, che si è limitato a dedurre la legittimità del verbale in cui era stata indicata il minimo della sanzione pecuniaria, avrebbe dovuto non soltanto allegare che il verbale conteneva le indicazioni prescritte di cui si è detto ma anche, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, trascrivere il verbale elevato all’opponente, in modo da consentire al giudice di legittimità, che non può esaminare gli atti del processo, la verifica della presenza dei requisiti di legge. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Non va adottata alcuna statuizione in ordine al regolamento delle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.